Occhio al contachilometri quando revisionate la moto!
Dal 20 maggio scorso in sede di revisione periodica viene rilevato il chilometraggio del veicolo, per pubblicarlo poi sul Portale dell’Automobilista. A breve controlli ancora più stringenti, e il proprietario del veicolo dovrà giustificare eventuali anomalie; anche producendo specifica documentazione. E per farsi portare un’auto o una moto in revisione da un’altra persona bisognerà…
Si annunciano tempi duri per i furbetti che scaricano i contachilometri dei veicoli prima di venderli. Dal 20 maggio 2018 è in vigore una nuova disciplina delle revisioni (D. Min. Trasporti 19/5/2017), che impone agli ispettori che effettuano la visita periodica di rilevare e annotare il dato sul chilometraggio del veicolo riportato dalla strumentazione.
Di più, qualora l’officina che effettua la verifica sia dotata di apparecchiature che possono essere connesse con la presa OBD (On Board Data) del veicolo, la rilevazione dei chilometri percorsi deve essere effettuata elettronicamente, e non attraverso il controllo visivo della strumentazione. Cosa ancora più sicura, perché molti taroccatori si limitano a scaricare il dato espresso dalla strumentazione, dimenticando di modificare anche quello riportato dalla centralina del veicolo.
Il dato sul chilometraggio viene già riportato sul Portale dell’Automobilista, disponibile a tutti, semplicemente inserendo il numero di targa del veicolo.
In questo modo, chiunque stia per comprare un veicolo usato, può controllare autonomamente il chilometraggio risultante all’ultima revisione e confrontarlo con quello dichiarato dal venditore.
Il sistema funzionerà quando sarà a pieno regime. Vale a dire dal 2020, quando i veicoli revisionati dopo il 20 maggio scorso inizieranno a passare il vaglio di una seconda visita periodica. Perché allora gli ispettori saranno tenuti a controllare la congruità del chilometraggio riportato con quello registrato due anni prima. E in caso di valori discordanti, dovranno chiedere spiegazioni al proprietario del veicolo.
Il responsabile dei dati dichiarati e di eventuali frodi (sempre punibili a norma di legge) resta comunque il proprietario del veicolo, che dal 19 novembre 2018 dovrà controfirmare ogni volta il modulo di revisione effettuata con l’annotazione del chilometraggio riportato.
E qualora il proprietario deleghi qualcun altro a portare il suo veicolo alla visita di revisione, dovrà predisporre un’apposita delega per certificare il chilometraggio effettuato, accompagnandola con la fotocopia di un documento d’identità.
Nel caso in cui ci sia stato un danneggiamento del contachilometri successivo al 30 ottobre 2018 (è la data della Circolare della Motorizzazione Civile che dà istruzioni operative sulle revisioni), il proprietario del veicolo dovrà produrre una che ha provveduto alla riparazione/sostituzione della strumentazione. In tale dichiarazione, dovrà essere riportato il chilometraggio precedentemente segnato. Se invece il danneggiamento della strumentazione è antecedente il 30 ottobre scorso, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva.
Il testo della circolare della Motorizzazione del 30 ottobre 2018
Relativamente all’attestato di superamento del controllo si comunica che la fase sperimentale può ritenersi conclusa. I primi attestati prodotti non riportano il chilometraggio, che può comunque essere visionato presso il portale dell’automobilista o eventualmente con richiesta presso l’UMC di competenza.
A tal proposito occorre evidenziare come fino all’adeguamento dei sistemi informatici tale valore non risultava immediatamente visibile all’utente e pertanto non era contestabile. Inoltre la modalità di acquisizione del dato era stata avviata per mera sperimentazione e pertanto non è disponibile una sequenza storica attendibile dei dati precedenti al 20 maggio 2018.
A partire dall’entrata in vigore del D.M. tale dato assume valore probante ed è reso consultabile sul portale dell’automobilista. A regime, prima dell’immissione del dato, letto dal contachilometri, sarà necessario controllare l’attestato della precedente revisione per valutare eventuali incongruenze tra i dati. Pertanto si invitano sia gli ispettori che gli utenti a prestarvi particolare attenzione.
Qualora il veicolo fosse stato sottoposto a sostituzione o riparazione del contachilometri in data successiva alla pubblicazione della presente circolare, il proprietario è tenuto a presentare una dichiarazione di installazione a regola d’arte dell’officina che ha eseguito il lavoro, riportante il chilometraggio segnato prima della sostituzione e che andrà sommato a quello visibile. Se tale intervento fosse stato effettuato in data antecedente si dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva. Altre fattispecie dovranno essere giustificate dal proprietario con adeguate motivazioni, essendo l’unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri.
All’atto della consegna della carta di circolazione l’ispettore dovrà evidenziare all’utente il dato chilometrico rilevato e farlo controfirmare per accettazione sulla domanda di revisione o sul modello TT2100.
A partire dal 19 novembre 2018 se il proprietario del veicolo fosse assente durante la revisione, dovrà fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità. Nel caso fosse stato immesso un chilometraggio errato, lo stesso potrà essere corretto in giornata senza aggravio di costi.
I centri di controllo che ne hanno la possibilità sono invitati ad acquisire il dato chilometrico attraverso la presa OBD, ove presente, evidenziando l’uso di tale metodo nelle note del referto.
Come meglio specificato nel file avvisi n. 5 del 24/05/2018 su alcuni attestati potrebbe risultare la dicitura “SCADENZA DA VERIFICARE RECARSI PRESSO UMC”. Ribadendo la validità di tali attestati si invita l’utenza interessata ad ottemperare a tale indicazione.
Gli UMC provvederanno ove possibile a integrare i dati eventualmente mancanti nell’archivio elettronico che hanno provocato l’impossibilità di calcolare l’esatta scadenza o una data non corretta. Se tali interventi non risultassero esaustivi, il personale attiverà gli usuali canali di supporto del CED per la soluzione.
el caso in cui fosse necessario eseguire anche una visita e prova del veicolo per integrare i dati mancanti, al fine di semplificare la procedura, si invitano gli UMC a concordare con gli interessati una prenotazione in concomitanza con la successiva revisione durante la quale effettuare gli accertamenti tecnici necessari, senza aggravio economico oltre a quello dovuto per la sola revisione.