Vanno assicurati i mezzi che non circolano su strada? No!
C’è ancora molta confusione intorno a una sentenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale andrebbero assicurati tutti i mezzi immatricolati, anche se non circolano su strada e sono custoditi in garage o terreni privati. In realtà non è così, e con l’aiuto dell’ACI vi spieghiamo perché
(Una Ducati 851 può diventare anche un elemento d’arredamento – Foto Micap)
Nel settembre scorso la Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza (Grande Sezione, C-80/17 del 4 settembre 2018) in base alla quale
diverrebbe obbligatoria l’assicurazione di responsabilità civile per qualunque veicolo regolarmente immatricolato in uno stato membro e idoneo a circolare.
Le sentenze della Corte di Giustizia Europea hanno una forza superiore rispetto alle legislazioni nazionali, quindi teoricamente ora questo obbligo sarebbe già in vigore in ogni paese UE.
La notizia ha allarmato molti motociclisti (e automobilisti), che possiedono veicoli immatricolati utilizzati solo in pista. Così come ha fatto pensare che presto sparirà la possibilità di sospendere la polizza nei periodi nei quali non si utilizza un mezzo. Senza considerare i casi di veicoli non utilizzati, e quindi parcheggiati in un garage o su un terreno privato.
In realtà la sentenza europea non cambia di molto lo stato precedente delle cose, in base al quale l’unico caso nel quale un veicolo non circolante deve essere comunque assicurato è quando il mezzo è parcheggiato su una strada pubblica.
È vero però che la sentenza europea ha creato e sta creando dello scompiglio. Basta infatti un giro in rete per trovare pareri contrastanti.
Di certo le imprese assicuratrici continuano a proporre la possibilità di sospendere la polizza, qualora non si utilizzi un veicolo per un determinato periodo e lo si parcheggi al di fuori della pubblica via.
Per l’ACI la sentenza non muta l’ordinamento vigente
Lucia Vecere, direttrice della Rivista Giuridica dell’ACI, ci ha inviato il seguente parere.
“Il testo della sentenza per la parte del dispositivo di specifico interesse dice quanto segue: ‘la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare’.
Quindi l’obbligo sussiste se il veicolo è ancora immatricolato e idoneo a circolare. Diversamente opereranno altri tipi di responsabilità conseguenti alle specifiche circostanze.
Sul tema tuttavia vanno fatte alcune considerazioni, la prima è che si tratta di una sentenza che dispone su un caso specifico e che tornando sul tema, in circostanze diverse la pronuncia potrebbe non essere la stessa. Che la sentenza interpreta l’applicazione di disposizioni contenute in due direttive superate, e che quella più recente, la 2009/103/CE, non è comunque esplicita circa tale obbligo.
Per quanto riguarda la nostra disciplina, il Codice della Strada Italiano all’art.193 riferisce sempre di obbligo assicurativo collegato al veicolo circolante e tale andrebbe inteso comunque se sostasse in area pubblica o area accessibile al pubblico.
La possibilità di esprimere una volontà di non far circolare temporaneamente il veicolo è considerata anche dalle assicurazioni che infatti praticano il cd ‘congelamento della polizza’.
Infine che comunque, anche qualora il sinistro sia avvenuto contro la volontà del proprietario, che appunto non desiderava far circolare il veicolo, è responsabile in solido ex art 2054 c.c.”.
Volendo aggiungere qualcosa, si può partire dalla sentenza della Corte di Giustizia, che espressamente cita il fatto che il veicolo deve essere idoneo a circolare. Cosa significa? Viene da pensare che un veicolo trasformato in mezzo da competizione non è più idoneo a circolare. Ma probabilmente non è più idoneo alla circolazione neanche un veicolo conservato in una proprietà privata, non accessibile al pubblico.
E allora viene in nostro aiuto proprio l’articolo 2054 del Codice Civile, citato dalla dott.ssa Vecere nel suo parere. Questo infatti al primo comma stabilisce che il titolare di un veicolo sia responsabile di un danno causato dalla circolazione dello stesso, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In questo caso il danno dovrebbe essere considerato ‘inevitabile’ e quindi non se ne potrebbe incolpare il proprietario del mezzo.
Ancora più esplicito il terzo comma del 2054, in base al quale il proprietario del veicolo è responsabile di un eventuale danno causato dallo stesso, se non prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà. Questo significa che non basta provare di non aver dato al conducente l’autorizzazione a usare il veicolo, ma bisogna anche provare di aver preso le opportune cautele perché nessuno potesse comunque utilizzare il veicolo.
A margine di questo argomento, aggiungiamo che il decreto fiscale di ottobre (D.L. 119 del 23 ottobre 2018, convertito nella Legge 136 del 17 dicembre 2018) ha tra le altre cose modificato il Codice della Strada, inasprendo le sanzioni per chi circola senza assicurazione.
Con la sanzione minima fissata a 849 euro (massimo edittale a 3.396), viene sempre disposto il sequestro del veicolo, la cui restituzione è subordinata alla stipula di un contratto d’assicurazione.
La novità è nell’introduzione di una sanzione accessoria consistente nella decurtazione di 5 punti dalla patente del guidatore. In caso di recidiva entro i due anni, si dispone inoltre il raddoppio della sanzione, con la sospensione della patente per un periodo da 1 a 2 mesi. Sempre in caso di recidiva entro i due anni, il veicolo viene assoggettato a fermo amministrativo per un periodo di 45 giorni.
Si riduce invece la sanzione nel caso in cui, entro i 15 giorni dal momento della verbalizzazione si provveda a stipulare una polizza assicurativa o nel caso in cui entro 30 giorni si provveda alla demolizione: dal precedente sconto del 25% si passa ora a uno sconto del 50%.
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