Autovelox Selvaggi – 2: in quali casi fare ricorso
Sono moltissimi i casi nei quali è possibile fare ricorso contro una multa per eccesso di velocità. Vediamo i principali, rimandandovi a una prossima puntata per le sentenze creative e una serie di consigli utili per presentare ricorso.
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Autovelox non sempre legittimo
La prima idea da sfatare è che una multa sia per forza corretta. Sono molte, ad esempio, le amministrazioni che in passato si sono fatte pizzicare con postazioni fisse piazzate su strade dove questo non era possibile. Perché un velox può sempre essere utilizzato autonomamente, quindi senza la presenza e la supervisione di un agente, solo sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
Al contrario, sulle strade extraurbane secondarie e su quelle urbane di scorrimento, le postazioni automatiche possono essere posizionate solo previa autorizzazione del Prefetto, che deve valutare l’effettiva rischiosità del tratto di strada interessato e delle condizioni strutturali che rendano pericoloso fermare immediatamente un veicolo trasgressore per contestare la multa (dl 121/2002, art 4).

Occhio alla classificazione della strada
Non mancano problemi anche sulla classificazione della strada urbana di scorrimento, che il Codice della Strada (art. 2) così descrive: “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
A Firenze da anni però c’è una querelle relativa ad alcune postazioni fisse, che il Comune ha installato su dei viali. Il prefetto ha anche autorizzato tali installazioni, ma successivamente il Tribunale di Firenze (Sentenza 1518/2018) ha giudicato che non sussistono i requisiti della strada, perché mancante della banchina laterale; e ha annullato una multa.
Provvedimenti analoghi erano già stati adottati. L’ultimo, su un caso analogo a Firenze è della Corte di Cassazione: 16622/2019. E basta girare un po’ in rete per trovare diversi casi di amministrazioni che hanno installato postazioni fisse senza autorizzazioni prefettizie o su strade che non hanno i requisiti necessari.

Obbligo di visibilità per le postazioni
La legge dice che postazioni fisse debbono essere visibili, con un cartello che le renda immediatamente individuabili. E presegnalate, a una distanza minima di 250 metri su autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e sulle urbane di scorrimento, 80 sulle altre strade. La distanza massima dal cartello di preavviso è fissata invece in 4 chilometri, con l’obbligo di ripetere il cartello, in caso di intersezioni o di immissioni laterali di strade pubbliche.
Attenzione, le postazioni fisse non possono essere utilizzate a una distanza inferiore al chilometro dal cartello che impone il limite di velocità, se quest’ultimo differisce da quello fissato in linea generale per la categoria di strada dove si sta facendo il controllo (130 per le autostrade, 110 per le extraurbane principali, 90 per le extraurbane secondarie, 50 per le urbane).
Diversa la situazione per le postazioni mobili, quelle che fanno le pattuglie dei corpi di polizia installando temporaneamente un velox o utilizzando una pistola laser. In questo caso ci sono molti meno problemi. Ma le postazioni debbono essere visibili e segnalate. Vediamo cosa dice la legge.

Gli obblighi per le postazioni mobili
La legge dice che debbono essere visibili e segnalate. Una circolare del 7 agosto 2017 del Ministero degli Interni (300/A/6045/17/144/520/3) ha chiarito bene i dettagli.
In particolare, non bastano i cartelli fissi, onnipresenti sulle nostre strade. Piuttosto, nelle localizzazioni dove non vengono abitualmente programmate postazioni di controllo della velocità, la pattuglia deve sistemare sulla strada dei cartelli temporanei di preavviso, togliendoli poi quando la postazione cessa di operare. E deve esserci un agente in divisa a fianco dell’apparecchio misuratore; se possibile anche l’auto con le insegne del corpo di polizia, ma quest’ultima non è necessaria.
A che distanza debbono essere posti i cartelli di presegnalazione dal posto di controllo? Le distanze minime fissate sono le stesse delle postazioni fisse: 250 metri in autostrada, 150 per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, 80 sulle altre. Anche in questo caso, vale la prescrizione della distanza minima di 1 km dal segnale che indica il limite di velocità, qualora questo sia differente dal limite genericamente imposto sulla categoria di strada interessata dal controllo. Non c’è invece prescrizione di distanza minima dal limite di velocità per le strade urbane.
Omologazione e taratura
Ogni apparecchio misuratore di velocità deve essere regolarmente omologato. Ma non basta, perché la sentenza della Corte Costituzionale 113 del 2015 ha stabilito che tali apparecchiature debbono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e tarate.
Da qui sono scaturite diverse altre sentenze, fra le quali la 22499 e la 22889 del 2018 della Corte di Cassazione, che ribadiscono l’obbligo di taratura annuale per ogni misuratore di velocità. La seconda in particolare poggia sul fatto che compete all’amministrazione dare prova di aver effettuato le tarature a intervalli regolari. E questo ci porta agli obblighi dell’amministrazione in caso di ricorso.

L’amministrazione deve provare il rispetto della legge
Tranne che per le multe con contestazione immediata, vale a dire quelle elevate con pistola laser, per le quali è sufficiente lo scontrino rilasciato dall’apparecchiatura, negli altri casi l’amministrazione che ha elevato la contravvenzione deve rendere disponibili su richiesta del multato la foto o il video dell’infrazione, con tutti i dati utili per stabilire luogo, ora e natura dell’infrazione.
Nel verbale devono essere riportate obbligatoriamente tutte le informazioni corrette sul multato e sul suo veicolo, senza errori. E debbono essere riportare informazioni anche sul tipo di verbalizzazione, con gli estremi dell’agente/i che hanno accertato l’infrazione.
Può non essere riportata sul verbale né la presenza di segnali di preavviso della postazione che ha rilevato l’infrazione né la taratura dello strumento misuratore utilizzato. Ma l’amministrazione in sede di giudizio deve produrre le prove che tali cartelli di avviso o segnali ottici sulla presenza del controllo fossero presenti (Cassazione Civile Ordinanza 1661/2019).
È legittimo il Velox fisso posizionato sull’altro lato della carreggiata?
Dipende dai casi. Partendo dal principio che per la tipologia di strada si presume che serva l’autorizzazione del Prefetto (è stato illustrato nella parte iniziale di questa ricerca quando questa sia necessaria), bisogna andare a leggere il provvedimento prefettizio per capire se il funzionamento dall’altro lato della strada dell’apparecchiatura sia legittimo o meno.
Di norma il prefetto si limita a indicare un punto sul quale posizionare la postazione fissa. In tal caso, questa è legittima su entrambi i sensi di marcia. A volte invece oltre al punto indica anche il senso di marcia da controllare. Ed è qui che qualche amministrazione è stata colta in fallo. Come nella sentenza 12309/2019 della Corte di Cassazione.
Sull’argomento è già stata pubblicata:
– Autovelox selvaggi – 1: Conoscerli per evitarli
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